18 aprile 2024

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Notizie : Provincia Cremona

20/07/2010
Nuova normativa sullo Sportello Unico
PGT
E' stato approvato dal Consiglio dei Ministri, dopo avere acquisito i pareri della Conferenza unificata, delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, un decreto presidenziale, ora in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che in attuazione dell'art. 38, comma 3, della Legge n° 133/2008, dispone la semplificazione ed il riordino della disciplina relativa allo Sportello Unico della Attività Produttive, già istituito tramite il D.P.R. n° 447/1998, ma funzionante in maniera parziale, scarsamente efficace ed applicato in maniera disomogenea sul territorio nazionale. Il provvedimento ne rinnova completamente la disciplina con la previsione dell’utilizzo esclusivo di strumenti telematici, sia per quanto riguarda l’iniziativa d’impresa che come metodo di comunicazione tra Enti ed Amministrazioni, prevedendo altresì la la nascita del portale Web «impresa in un giorno», tramite il quale verranno esaurite tutte le fasi del procedimento, dalla ricezione della domanda al rilascio dei prov-vedimenti, fino al pagamento delle spese. Si riportano di seguito alcune sintetiche indicazioni rimandando alle prossime specificazioni per una disamina più approfondita, a seguito della promulgazione definitiva dell'importante provvedimento. Ambito di applicazione e funzionamento dello Sportello Unico In primo luogo il provvedimento individua lo SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, nonché per quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività. Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione del provvedimento in esame gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli artt. 161 e seguenti del D. Leg.vo 163/2006. E' previsto che lo Sportello Unico operi esclusivamente in via telematica, tramite il citato portale, ricevendo in tal modo le domande, le dichiarazioni, le comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici e provvedendo poi, sempre in via telematica, all'inoltro alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali a loro volta adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione. In ogni caso lo Sportello Unico assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistica e territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Procedimento automatizzato e procedimento ordinario Il nuovo decreto disciplina sostanzialmente due modalità di svolgimento dei procedimenti autorizzatori gestiti dallo Sportello Unico. La prima tipologia di procedimento, definito «automatizzato», attiene i casi in cui le attività rientranti nell'applicazione del regolamento siano soggette alla D.I.A. (la dichiarazione o comunicazione di inizio attività, comunque denominata, ai sensi della normativa statale o regionale vigente). La presentazione della D.I.A. deve essere accompagnata da una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell’intervento, corredata, ove necessario, degli elaborati progettuali e da una relazione redatta da un professionista abilitato che asseveri la conformità dell’opera alla normativa ed alle prescrizioni tecniche vigenti, anche per gli aspetti edilizi e urbanistici e per quelli attinenti ai pareri igienico-sanitari e in materia di sicurezza. A seguito della verifica da parte del SUAP della correttezza formale della documentazione viene rilasciata automaticamente una ricevuta tramite la quale, ferme restando comunque le possibilità da parte del SUAP di ulteriori attività istruttorie, il richiedente può iniziare l’intervento o l’attività decorsi 30 giorni dalla presentazione della D.I.A., salvo termine più breve previsto dalle specifiche discipline regionali, oppure avviare immediatamente l’intervento o l’attività, ove non diversamente previsto, nei casi in cui la D.I.A. riguardi l’esercizio di attività di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui al D. Leg.vo n° 59/2010. La seconda tipologia di procedimento, definito «ordinario», attiene invece i casi non rientranti nel procedimento automatizzato, e prevede un termine di 30 giorni successivi alla presentazione delle istanze entro il quale lo Sportello Unico può richiedere documentazione integrativa, e l'adozione del provvedimento entro i successivi 30 giorni ovvero entro lo stesso termine l'indizione di una “conferenza di servizi”. In entrambe le tipologie di procedimento il soggetto interessato è tenuto a comunicare allo Sportello Unico l’ultimazione dei lavori, trasmettendo: la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità; nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. Periodo transitorio L'entrata in vigore del provvedimento non sarà immediata a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma avverrà decorsi 180 giorni, aumentati ad 1 anno per le norme sul procedimento ordinario; decorso il termine di 1 anno sarà altresì abrogato il citato D.P.R. 447/1998.

Fonte: http://www.provincia.cremona.it/territ/?sn=874


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