Macrofamiglia: Disposizioni Generali
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Art. 4 Limiti alla trasparenza. 3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.Allegati:
- PIANO DI INFORMATIZZAZIONE (application/pdf) 102,08KB
- regolamento mercato (application/pdf) 208,57KB
Data ultimo aggiornamento: 01-02-2016