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Macrofamiglia: Disposizioni Generali

Altri contenuti - Accessibilità e dati aperti

Art. 52. decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni 1. L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e’ disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l’esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica. Art. 63. Organizzazione e finalita’ dei servizi in rete 3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere piu’ efficienti i procedimenti che interessano piu’ amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione. ((3-bis. A partire dal 1º gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l’utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali,contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche’per la richiesta di attestazioni e certificazioni. 3-ter. A partire dal 1º gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi. 3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l’elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonche’ termini e modalita’ di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata. Art. 9 comma 7DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 ((Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale)). 7. L’Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalita’ di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l’obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida.

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 - QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE  (MODELLO A) allegato alla D.G.U. n. 9 del 18/03/2016
 - OBIETTIVI PER L'ACCESSIBILITA' PER L'ANNO 2016 allegato alla D.U.G. n. 9 del 18/03/20106

   Corte de' Frati, 22/04/2016

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Allegati:

Data ultimo aggiornamento: 22-04-2016

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