Unione di Comuni
ULC Oglio Ciria

Amministrazione trasparente

Macrofamiglia: Disposizioni Generali

Burocrazia zero

Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita’ legale e, inparticolare, quelli previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondoquanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, inparticolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, leinformazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzionedi opere e lavori pubblici, servizi e forniture. 2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresi’ a pubblicare,nell’ipotesi di cui all’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.
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per le determine a contrarre del settore amm.vo vedasi sezione Bandi di gara

Data ultimo aggiornamento: 18-04-2018

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